
10/07/2023
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Il fondo patrimoniale è stato introdotto con la riforma del diritto di famiglia del 1975, in sostituzione del precedente strumento del patrimonio familiare, ed è disciplinato dagli artt. 167 ss. c.c..
Con la costituzione del fondo patrimoniale, i coniugi (entrambi o uno solo dei due) o un terzo (non appartenente al nucleo familiare) possono vincolare beni immobili, mobili registrati o titoli di credito al soddisfacimento dei bisogni della famiglia; in altre parole, il fondo patrimoniale configura un vincolo di destinazione posto nell’interesse del nucleo familiare (che non equivale all’interesse dei soli figli, ma abbraccia il soddisfacimento dei diritti di mantenimento, assistenza e contribuzione derivanti dalla famiglia stessa), volto alla creazione di un patrimonio destinato ad uno specifico scopo: la sottrazione di determinati beni appartenenti ai coniugi alla possibilità di esecuzione forzata da parte dei creditori con riferimento a debiti facenti capo ai coniugi stessi. La destinazione al soddisfacimento dei bisogni della famiglia si concreta nell’obbligo in capo ai coniugi di utilizzare i beni e i frutti ad esclusivo vantaggio della stessa: sul punto, la giurisprudenza adotta un’interpretazione piuttosto ampia, che comprende non solo quanto è indispensabile alla vita della famiglia, ma anche le esigenze volte al “pieno mantenimento ed all’armonico sviluppo della famiglia, nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa, restando escluse solo le esigenze voluttuarie o caratterizzate da intenti meramente speculativi” (cfr. Cassazione Civile, sentenza 07.01.1984, n. 134). Il fondo patrimoniale non sostituisce il regime patrimoniale scelto dai coniugi (comunione legale, separazione dei beni o altro regime convenzionale), ma lo integra. La disciplina del fondo patrimoniale si applica anche agli accordi conclusi all’interno delle unioni civili, giusta la previsione dell’art. 1, co. 13, l. 20.05.2016, n. 76.
La costituzione del fondo patrimoniale: chi può costituirlo e quali beni possono esservi ricompresi.
Il fondo può essere costituito da ciascuno dei coniugi, da entrambi o anche da un terzo. La costituzione deve avvenire mediante atto pubblico (notaio, due testimoni, con atto annotato a margine dell’atto di matrimonio e trascritto nei registri immobiliari) o, se il costituente è un terzo, anche mediante testamento (nel caso, è necessaria l’accettazione da parte di entrambi i coniugi dopo l’apertura della successione, da rendersi nelle forme dell’atto pubblico). Possono far parte del fondo solo beni immobili, mobili registrati o titoli di credito (art. 167 c.c.).
Il fondo patrimoniale può essere costituito in qualunque momento del matrimonio tra i due coniugi o anche in vista di un futuro matrimonio; in tale ipotesi, l’atto costitutivo è condizionato alla celebrazione del matrimonio, con le seguenti precisazioni:
– se è costituito da un terzo a favore dei futuri sposi, l’atto è valido a patto che siano indicate le generalità degli sposi, si perfeziona con l’accettazione di questi e diviene efficace con la celebrazione del matrimonio;
– se è costituito da uno dei futuri sposi, è necessaria la partecipazione dell’altro sposo alla celebrazione dell’atto e l’efficacia è subordinata alla celebrazione del matrimonio.
La costituzione del fondo patrimoniale comporta un automatico e/o necessario trasferimento di proprietà?
No, la proprietà dei beni che costituiscono il fondo, salva diversa disposizione nell’atto costitutivo, spetta ad entrambi i coniugi (art. 168, co. 1, c.c.); in alternativa, è possibile che ciascun coniuge rimanga proprietario esclusivo del bene conferito. Inoltre, attraverso il fondo patrimoniale è possibile attribuire anche il solo diritto di godimento del bene.ù
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